(massima n. 1)
Il decreto di citazione - emesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e contenente l'indicazione del termine di 15 giorni dalla notificazione per la richiesta di ammissione ai riti alternativi anziché quello previsto dal nuovo testo di cui all'art. 552, comma 1, lett.f) c.p.p. e coincidente con il momento immediatamente precedente alla apertura del dibattimento - risolvendosi in un'insufficiente informazione circa la possibilitą di orientarsi tra le diverse strategie difensive, č nullo, ex art. 552, comma 2, c.p.p.; detta nullitą, attinente alla citazione dell'imputato, č relativa, ed in quanto tale, deve essere dedotta con le questioni preliminari, per le quali l'art. 491 c.p.p. stabilisce la preclusione, se non proposte immediatamente dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.