(massima n. 1)
Anche se l'art. 491, secondo comma, c.p.p. pone una preclusione alla trattazione delle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento oltre il termine rappresentato dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eventuale violazione consistente nell'acquisizione di atti al fascicolo dopo la scadenza del termine sopraindicato, qualora non venga fatta valere dinanzi al giudice di appello con l'eccezione di decadenza, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione né da luogo, di per sé, alla inutilizzabilità dell'atto tardivamente inserito.