(massima n. 1)
Stante il principio di tassativitą delle impugnazioni e non essendo previsto nessun gravame contro gli atti relativi all'udienza preliminare, ad eccezione della sentenza di non luogo a procedere, anche le nullitą assolute verificatesi in detta fase devono essere rilevate e dichiarate solo in quella successiva, in sede di trattazione delle questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 c.p.p. (Fattispecie relativa ad inammissibilitą di ricorso avverso l'avviso di cui all'art. 419 c.p.p. per la fissazione dell'udienza preliminare nonché avverso gli atti conseguenti: verbale di udienza preliminare e decreto che disponeva il giudizio).