(massima n. 1)
Atteso il principio di tassativitā che vige in materia di impugnazioni, non č esperibile alcuna impugnazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare abbia respinto una eccezione di nullitā, trattandosi di provvedimento da considerare meramente strumentale rispetto alla decisione da adottare all'esito di detta udienza (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere). Ove la dedotta nullitā sia effettivamente sussistente, essa potrā quindi essere fatta valere, in caso di rinvio a giudizio, solo nella fase successiva al detto rinvio e segnatamente, quando si tratti di nullitā relative, solo in sede di trattazione delle questioni preliminari, ai sensi dell'art. 491 c.p.p.