(massima n. 1)
È tardiva, e comporta pertanto decadenza, la proposizione di una questione preliminare di nullità prevista dall'art. 491, primo comma, c.p.p. intervenuta successivamente alla decisione di altre questioni pregiudiziali previste dalla medesima disposizione, atteso che le questioni preliminari di cui all'art. 491, primo comma, vanno proposte contestualmente in modo da poter essere decise con unica ordinanza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tardiva una questione di nullità eccepita dopo la decisione di altre questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile ed alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.).