(massima n. 1)
Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente, eletto sussiste una nullitą non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato. (Fattispecie in cui il difensore di ufficio, nominato a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione di quello che aveva ricevuto l'atto a mezzo fax, non aveva formulato osservazioni sulla regolaritą delle notificazioni o sulla dichiarazione di contumacia dell'imputato).