(massima n. 1)
L'art. 491 comma primo c.p.p. dispone che le questioni concernenti la competenza territoriale sono precluse se non siano state proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento relativo alla costituzione delle parti. Orbene, poiché tale accertamento trova collocazione anche nell'udienza relativa al giudizio abbreviato, nella quale si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare - e tra esse, quindi, anche l'art. 420 comma secondo c.p.p. - ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale non può essere dedotta, anche nel giudizio abbreviato, dopo l'esaurimento di quella formalità. (Fattispecie in cui l'eccezione di incompetenza territoriale era stata prospettata, nell'udienza relativa al giudizio abbreviato, durante la discussione finale; la Cassazione se da un lato ne ha ritenuto la inammissibilità sulla scorta del principio di cui in massima, dall'altro ha evidenziato la infondatezza della tesi, accolta dal giudice di merito, secondo la quale la scelta del giudizio abbreviato presupporrebbe, di per sé, l'accettazione della competenza territoriale, precisando che invece la tempestiva contestazione di detta competenza dà luogo ad un'eccezione che può essere riproposta nei motivi di gravame).