(massima n. 1)
Per effetto dell'art. 491, primo comma, c.p.p., la questione di incompetenza territoriale č definitivamente preclusa, se non venga eccepita o sollevata di ufficio subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e non č possibile riproporla, quali che siano le successive risultanze dibattimentali riguardo all'individuazione del giudice territorialmente competente. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di appello aveva respinto la relativa eccezione, in quanto proposta in sede di conclusione nel dibattimento di primo grado e collegata alla richiesta di mutamento della qualifica giuridica del fatto).