(massima n. 1)
Qualora l'incompetenza per territorio emerga in sede di incidente probatorio effettuato dopo l'udienza preliminare, è sempre applicabile l'art. 21 c.p.p., a norma del quale la competenza territoriale va verificata, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare e, solo ove questa non sia stata tenuta, entro il termine previsto dal primo comma del successivo art. 491; né può fondatamente sostenersi l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 21, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, in quanto, come ha giù avuto modo di affermare la Corte costituzionale con l'ordinanza 30 dicembre 1991, n. 521, appartiene alla discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare la rilevabilità dei vizi della competenza territoriale a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo.