(massima n. 1)
All'indagato sottoposto ad una misura cautelare non è consentito denunciare l'incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari (nella specie, mediante la richiesta di riesame del provvedimento); tale eccezione, infatti, non può essere proposta dalla parte nel corso delle indagini preliminari, ma soltanto nella fase processuale a norma dell'art. 21, secondo comma, c.p.p., cioè prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, primo comma, dello stesso codice.