(massima n. 1)
Non è abnorme la sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale del giudice per essere stata adottata la decisione oltre il termine di cui all'art. 491 c.p.p. dopo che la relativa eccezione sia stata già sollevata e disattesa dal collegio in diversa composizione, in sede di atti preliminari al dibattimento. E invero, l'abnormità del provvedimento va esclusa sia perché non determina alcuna stasi processuale (potendo la sentenza essere posta in discussione con l'elevazione del conflitto dal giudice dichiarato competente), sia perché l'eccezione non può ritenersi tardiva in quanto, dopo il mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia perché, infine, il limite temporale di cui all'art. 491 c.p.p. riguarderebbe, semmai, la proponibilità della questione ma non il potere del giudice di apprezzare liberamente i presupposti del suo potere decisionale, tra i quali quello della competenza.