(massima n. 1)
In tema di questioni preliminari, la disposizione di cui all'art. 491 c.p.p. prevede che la questione relativa alla eventuale esclusione della parte civile sia posta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sia decisa immediatamente, imponendo alle parti processuali interessate di prospettare il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante che segue la verifica della costituzione delle parti. Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilitą della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attivitą processuale, senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilitą di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza.