(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 488, comma secondo, c.p.p. considera fittiziamente presente l'imputato precedentemente comparso e poi allontanatosi nell'ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in pių udienze, e tra i casi in cui il dibattimento č stato rinviato in udienza e quelli in cui č stato rinviato (o anticipato) con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, č la identitā del dibattimento, nel corso del quale l'imputato prima compare e poi si assenta. Il dibattimento resta pur sempre il medesimo sia dopo il rinvio disposto in udienza, sia dopo il differimento disposto ex art. 465 c.p.p., cambiando soltanto in modo di darne comunicazione alle parti.