(massima n. 1)
Chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall'art. 892 c.c. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo.