(massima n. 1)
Il difensore di ufficio che, non limitandosi a svolgere il patrocinio obbligatorio dell'imputato, insiste nella richiesta di rinvio del dibattimento presentata dal difensore di fiducia, agisce, in relazione a tale istanza, in nome e per conto di quest'ultimo, al quale pertanto non deve essere notificata l'ordinanza di fissazione della nuova udienza.