(massima n. 1)
In tema di rinnovazione della citazione, il presupposto della situazione rilevante per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 485 c.p.p., non puņ essere individuato nella semplice «possibilitą» che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio, bensģ richiede la sussistenza della «probabilitą» di tale difetto di effettiva conoscenza.