(massima n. 2)
Il nuovo codice di procedura non contempla l'istituto dell'incidente di falso, che disciplinava l'impugnazione di un atto o di un documento del processo denunziato di falsità, né riproduce l'art. 158 del codice abrogato, che attribuiva al processo verbale il valore di atto pubblico di fede privilegiata, sicché esso costituiva attestazione incontrovertibile rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale aveva dichiarato di aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, finché non fosse stato invalidato mediante lo speciale meccanismo processuale incidentale previsto dagli artt. 215/218 c.p.p. 1930. In virtù della nuova disciplina ogni questione da cui dipende la definizione del processo dev'essere risolta dal giudice, secondo lo schema normativo delle questioni pregiudiziali. Pertanto, le contestazioni circa l'attendibilità dei processi verbali e delle altre forme consimili di documentazione vanno risolte nell'ambito del processo principale, alla stregua di ogni altra questione, sia pure con i limiti di cui all'art. 2, secondo comma, c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha statuito che non occorreva impugnare di falso il processo verbale d'udienza, poiché la verifica in ordine alla fedeltà ed alla completezza dello stesso doveva ottenersi mediante l'esplicazione dei poteri ordinatori del presidente del collegio giudicante, ai sensi dell'art. 482, secondo comma, c.p.p., applicabile anche al procedimento pretorile per effetto dell'art. 549 c.p.p.).