(massima n. 1)
In tema di violazioni edilizie, la sospensione dell'azione penale disposta dal giudice, che si ricollega alla richiesta di concessione in sanatoria, può durare per il periodo di sessanta giorni previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985 per il formarsi del silenzio-rifiuto. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la prescrizione del reato edilizio, non ritenendo computabile la sospensione effettuata dal pretore in misura eccedente quella obbligatoria ex art. 13 legge n. 47 del 1985, e non potendosi qualificare come sospensione facoltativa, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 3 e 479 c.p.p.).