(massima n. 1)
La sospensione del dibattimento, prevista dall'art. 479 c.p.p. per la definizione della questione pregiudiziale, è ispirata ad esigenze di celerità ed economia, sicché ad essa può farsi luogo solo in presenza di determinate condizioni, la cui mancanza comporta l'irrilevanza della pregiudiziale e l'obbligo di procedere. La prima di tali condizioni, costituita dalla «particolare complessità» della controversia civile o amministrativa da cui dipende la decisione sull'esistenza del reato, è dettata allo scopo di scongiurare superflue stasi processuali, verificabili allorquando il giudice che procede possa pervenire agevolmente alla decisione, risolvendo anche la questione pregiudiziale. Il giudice è tenuto, pertanto, a motivare la sussistenza del requisito della particolare complessità della suddetta questione. (Fattispecie di bancarotta fraudolenta nella quale l'ordinanza di sospensione è stata annullata, in quanto adottata prima dell'inizio del dibattimento, senza, perciò, saggiare l'indefettibile aspetto della pregiudiziale, per il solo fatto che pendeva il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento)