(massima n. 1)
In relazione alle questioni pregiudiziali il sistema dell'attuale codice di procedura penale prevede la possibilitą di sospensione del giudizio penale solo in dipendenza di questioni pregiudiziali civili o amministrative e mai nel caso di pregiudiziali penali. (Fattispecie relativa a istanza di sospensione del giudizio di cassazione nelle more degli accertamenti giudiziali relativi a denuncia di indebite pressioni esercitate sui giudici di merito concorsi a pronunciare la sentenza gravata di ricorso per cassazione).