(massima n. 1)
È affetta da abnormità genetica o strutturale (in quanto emessa in carenza di potere, ponendosi la stessa al di fuori del sistema normativo) la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito dell’opposizione, non soltanto perché il G.i.p. che ha emesso il decreto penale (provvedimento decisorio sul merito dell’azione penale, assimilabile ad una sentenza di condanna) non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto – reato, ma anche perché, da un lato, tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e, dall’altro, perché dopo l’opposizione, il G.i.p. è tenuto ad emettere gli atti di impulso indicati dall’art. 464 c.p.p. e, in questa fase, è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p. (Mass. redaz.)