(massima n. 1)
L'art. 469 c.p.p. sancisce l'inappellabilitą delle sentenze pronunciate prima dell'apertura del dibattimento, in applicazione di una delle cause di non punibilitą di cui all'art. 129 c.p.p. Pertanto, se, nonostante tale previsione, venga proposto appello avverso una tale sentenza e venga, quindi, emessa una sentenza a conclusione del giudizio di gravame da parte del giudice dell'impugnazione, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio siffatta pronuncia e il gravame proposto deve essere convertito in ricorso per cassazione.