(massima n. 1)
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. è inappellabile, non per la fase in cui viene pronunciata, ma perché essa presuppone il consenso del pubblico ministero e dell'imputato. Ove tale consenso non risulti essere stato prestato, la sentenza deve ritenersi pronunciata a norma dell'art. 129 c.p.p., con la conseguenza che avverso la stessa è proponibile l'appello. (Fattispecie nella quale la corte di appello aveva erroneamente qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, presupponendo appunto trattarsi di sentenza inappellabile ex art. 469 c.p.p., anziché di sentenza appellabile perché emessa a norma dell'art. 129 c.p.p.).