(massima n. 1)
La sentenza predibattimentale di proscioglimento, anche se pronunciata in assenza dei presupposti indicati dall'art. 469 c.p.p. accordo delle parti e estinzione del reato o improcedibilitā dell'azione č sempre impugnabile soltanto con ricorso per cassazione in quanto deve essere formalmente considerata soggetta al regime descritto da tale disposizione; ne consegue che il suo annullamento, a norma dell'art. 623 lett. d) c.p.p., comporta il rinvio al giudice di primo grado. (Nella specie, la Corte ha escluso che il ricorso per cassazione possa essere considerato proposto per saltum e che del giudizio di rinvio debba essere investito il giudice di appello).