(massima n. 1)
Quando in primo grado vi sia stata condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile vi è l'impossibilità giuridica di definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione; ciò in quanto solo nel dibattimento può precedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti.