(massima n. 2)
La sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l'art. 601 c.p.p. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 c.p.p. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado. (La Corte di cassazione in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che, pronunciata de plano in camera di consiglio, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere perché i reati erano estinti per prescrizione).