(massima n. 1)
In tema di proscioglimento prima del dibattimento, l'art. 469 c.p.p., applicabile anche al giudizio di appello, prescrive che al P.M. e all'imputato sia dato avviso della data dell'udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni ed, eventualmente, di opporsi; ne consegue che l'omissione di detto avviso all'imputato e al suo difensore, incidendo sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato, determina una nullitą assoluta di ordine generale, che rende invalida la relativa sentenza (nel caso di specie, il giudice di appello, con sentenza predibattimentale, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione).