(massima n. 1)
Dalla norma dell'art. 469 c.p.p., che ricalca un istituto già previsto dall'art. 421 del codice di rito abrogato, si desume che la definizione anticipata del giudizio è circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione penale e che perciò ogni decisione di merito — concernente la responsabilità dell'imputato — è preclusa nella fase predibattimentale, come già accadeva nel sistema previgente e può essere adottata soltanto in sede dibattimentale.