(massima n. 1)
L'art. 469 c.p.p., al pari dell'art. 421 del codice di rito abrogato, consente nella fase predibattimentale la sola pronuncia, sentite le parti, di sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione o per estinzione del reato, e non dunque il proscioglimento nel merito dell'imputato. La stessa norma, invero, fa salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla quale però il giudice può pronunciarsi solo nella sede dibattimentale, implicando essa un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio.