(massima n. 1)
Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l'art. 469 c.p.p. consente il proscioglimento anticipato soltanto nell'ipotesi di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato; la norma, facendo salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., implica peraltro che, in tal caso, il giudice può pronunciarsi solo nella fase dibattimentale, a seguito di un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio. (Nella fattispecie, relativa a proscioglimento predibattimentale nel merito, in assenza delle condizioni poste dal citato art. 469 c.p.p., la Corte ha annullato la sentenza rilevando che, comunque, l'opposizione del P.M. e la mancata audizione del medesimo costituiscono una nullità di ordine generale).