(massima n. 1)
È legittimo il provvedimento con il quale il presidente o il pretore, nel rinviare a udienza successiva il dibattimento, disponga che i testimoni assenti vengano ricitati a cura del pubblico ministero. Non può in contrario valere, infatti, la disposizione dettata dall'art. 143 att. c.p.p., giacché l'espressione «citazione a giudizio» che vi compare è riferibile soltanto alla citazione dell'imputato, come si desume pure dall'art. 485 del codice di rito. D'altra parte, la regola generale stabilita dall'art. 468 c.p.p. vuole che i testimoni siano citati a cura della parte che li ha indicati nella propria lista e che ne abbia richiesto, o intenda richiederne, l'ammissione, sicché non v'è ragione che tale principio sia derogato quando la citazione sia già avvenuta ed occorra provvedere ad una nuova citazione a seguito del differimento del dibattimento ad altra udienza.