(massima n. 1)
Qualora la parte che, oltre ad avere chiesto ed ottenuto l'acquisizione di un verbale di prova di altro procedimento penale (nella specie, perizia), abbia anche, a suo tempo, indicato nella lista testi (debitamente approvata dal presidente del tribunale), la persona che aveva reso le dichiarazioni contenute nel suddetto verbale, dichiari di rinunciare alla sua audizione, tale rinuncia, pur a fronte dell'opposizione delle altre parti, le quali non abbiano però a loro volta avanzato esplicita richiesta volta ad ottenere la citazione di detta persona, non implica che a siffatto incombente debba provvedere, d'ufficio, il giudice e non incide, quindi, sulla legittimità dell'avvenuta acquisizione del verbale.