(massima n. 1)
L'imputato che abbia omesso di indicare le prove ritenute utili per la propria difesa non può più esercitare nelle successive fasi del processo alcun autonomo impulso probatorio, anche nella ipotesi consentite, del difensore, il quale è tenuto a svolgere il proprio mandato nelle condizioni processuali esistenti al momento del suo ingresso nel processo. Infatti la sostituzione del difensore non può incidere su una situazione processuale radicatasi, per autonoma e consapevole scelta difensiva, nel rispetto delle regole del contraddittorio.