(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui, a seguito di decreto di autorizzazione emesso ai sensi del secondo comma dell'art. 468 c.p.p., la parte non provveda alla citazione del testimone, il giudice non può — per ciò soltanto — revocare la prova ammessa, a meno che essa non risulti superflua secondo quanto prevede il quarto comma dell'art. 495 c.p.p. Ciò in quanto l'omessa citazione del testimone non ha alcuna incidenza sui criteri di ammissione della prova. (Ha specificato la Corte che se può porsi un problema di ammissibilità della prova in caso di mancata indicazione del testimone nelle liste, né l'omessa citazione né l'omessa presentazione dei testimoni al dibattimento comportano per contro alcuna decadenza della prova medesima).