(massima n. 1)
La violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, previsto dalle disposizioni dettate per il procedimento dinanzi al giudice di pace, comporta l'inutilizzabilitā della testimonianza solo quando al teste viene richiesto un contributo di conoscenza ulteriore rispetto a quanto giā descritto nel capo d'imputazione, ma non quando questi č chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato. (Fattispecie in tema di esame testimoniale degli operanti in ordine all'accertamento del tasso alcoolemico, specificamente indicato nel capo d'imputazione).