(massima n. 1)
Č legittimo, perché giustificato dall'esercizio dei poteri officiosi di iniziativa probatoria del giudice dibattimentale, il provvedimento con cui č ammesso, in sostituzione del testimone indicato nella lista ex art. 468 c.p.p., l'esame di altro testimone non indicato, se dall'istruzione dibattimentale risulti che questi č meglio informato sui fatti su cui deve vertere l'esame. (Mass. redaz.).