(massima n. 1)
Č ammissibile e utilizzabile l'esame testimoniale di una persona informata sui fatti sentita in luogo di quella indicata nella lista di cui all'art. 468 c.p.p., purché ritualmente condotto e pertinente a circostanze indicate nella lista stessa. (Fattispecie nella quale era stato esaminato su determinate circostanze, in luogo dell'amministratore di una societą, persona da questi «formalmente delegata»).