(massima n. 1)
Nel caso di opposizione al decreto penale di condanna, né l'art. 464, primo comma, c.p.p., né alcun'altra disposizione prevedono che il decreto col quale il Gip fissa il termine, entro il quale il P.M. deve esprimere il consenso al rito abbreviato chiesto a seguito dell'opposizione debba essere dall'ufficio del Gip comunicato alle parti intervenute ovvero al suo difensore. Pertanto mancanza di comunicazione non può configurare alcuna nullità, per quanto riguarda il giudizio abbreviato, anzi, dall'art. 439 primo comma c.p.p. risulta che incombe alla parte invocante tale rito l'obbligo di depositare nella cancelleria dell'ufficio giudiziario procedente la richiesta già corredata dell'atto di consenso del P.M. e quindi di fornire al giudice la prova del già avvenuto accordo tra parte pubblica e privata.