(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto penale emesso dal pretore, il comma 2 dell'art. 565 c.p.p. non impone, a pena di inammissibilitą, la scelta del rito, ma indica solo i possibili sbocchi della opposizione. La norma in questione va infatti correlata con il disposto dell'art. 461, comma 3, c.p.p.; onde č da ritenere ammissibile la richiesta di patteggiamento, benché non formulata all'atto della opposizione, nel giudizio instaurato davanti al pretore, analogamente a quanto avviene davanti al tribunale.