(massima n. 1)
Il decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto di condanna è atto derivato rispetto a quest'ultimo quanto all'enunciazione del fatto e all'indicazione delle norme sostanziali che si assumono violate, non configurandosi alcuna soluzione dell'iter procedurale che renda possibile una qualsiasi modificazione della contestazione esplicitata nel decreto di condanna. Ne consegue che l'obbligo di enunciazione del fatto nel decreto di citazione notificato all'imputato opponente è soddisfatto mediante l'indicazione per relationem all'imputazione contenuta nel decreto opposto, senza che per ciò possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza tra giudice delle indagini preliminari e giudice dibattimentale — che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perché contenente solo l'indicazione della norma violata e la data di commissione del reato, ma non anche l'enunciazione del fatto contestato — risolto con la declaratoria di competenza del secondo).