(massima n. 1)
La mancata revoca espressa del decreto penale prima di procedere al giudizio conseguente all'opposizione non è causa di nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente immancabile del giudizio stesso, che si verifica per il solo fatto della celebrazione di esso, ope legis non ope iudicis. Inoltre, per la violazione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p., non è prevista alcuna specifica sanzione processuale, sicché, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 stesso codice, e poiché non è ravvisabile alcuna delle cause generali di nullità stabilite dal successivo art. 178, la mancata revoca non produce alcuna nullità.