(massima n. 1)
L'art. 96 c.p.p. non richiede l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata. Tale regola, che ha portata generale, non č derogata dall'art. 461, primo comma c.p.p. Conseguentemente, non necessita di autenticazione la firma dell'imputato che nomina il difensore ai fini della proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna. (Fattispecie nella quale il Gip della pretura aveva respinto l'opposizione al decreto proposta dal difensore, ritenendo invalida la relativa nomina per la carenza di autenticazione della firma dell'imputato).