(massima n. 1)
L'opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, e ad essa deve ritenersi applicabile la disciplina generale delle impugnazioni. Pertanto le cause di inammissibilitą espressamente previste dall'art. 461, comma quarto, c.p.p. non sono esaustive e concorrono con quelle prevedute dall'art. 591 c.p.p. per le impugnazioni in generale. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile l'opposizione indirizzata alla procura della Repubblica presso la pretura osservando che la segreteria di tale ufficio č distinta dalla cancelleria del giudice presso cui essa č costituita).