(massima n. 1)
L'opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta oltre che nella cancelleria del Gip che ha emesso il decreto anche in quella dell'ufficio giudiziario in cui si trovano la parte o il suo difensore, atteso che con il termine opponente di cui al comma 1 dell'art. 461 c.p.p. si intende designare la parte in senso processuale, e pertanto non solo l'imputato ma anche il suo difensore.