(massima n. 1)
Il giudizio immediato su richiesta dell'imputato, che rinuncia all'udienza preliminare, oppure quello disposto in seguito ad opposizione a decreto penale ex artt. 461 e 464 c.p.p. non necessitano di particolari condizioni a differenza di quello richiesto dal P.M. in base all'art. 453 c.p.p. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo con il quale il ricorrente deduceva la nullitą della sentenza per omesso interrogatorio dell'imputato, sicché non poteva essere instaurato il giudizio immediato in seguito all'opposizione a decreto penale).