(massima n. 1)
Nel procedimento per decreto penale, l'interesse all'impugnazione si atteggia come interesse all'instaurazione di un giudizio e non necessariamente all'emissione di un provvedimento più favorevole, non operando il divieto di reformatio in peius, sicché una volta proposta opposizione e contestuale richiesta di patteggiamento con determinazione della pena nella stessa misura di cui al decreto ma senza la sospensione della pena, il giudice deve fissare il giudizio ai sensi dell'art. 464, comma 1 c.p.p. e non può dichiarare direttamente esecutivo il decreto.