(massima n. 1)
Ai fini dell'emissione del decreto penale non č previsto che l'imputato debba essere preventivamente interrogato. La modifica legislativa č stata apportata dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 soltanto all'art. 555 c.p.p., che attiene all'ordinario decreto di citazione a giudizio. Nessun mutamento č intervenuto con riferimento all'art. 460 c.p.p., che stabilisce i requisiti del decreto di condanna, ed all'art. 565, che disciplina il decreto che dispone il giudizio a seguito dell'opposizione a decreto penale: in tale caso l'imputato ha, infatti, la possibilitā di esporre i motivi che ritiene opportuni e di svolgere ogni utile difesa.