(massima n. 1)
L'irreperibilitą prevista dall'art. 460, comma quarto, c.p.p., che determina la revoca del decreto penale di condanna, non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 c.p.p., ma va intesa nel senso pił generale di non rintracciabilitą del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento.