(massima n. 1)
Nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale davanti al giudice monocratico non č applicabile il termine dilatorio di venti giorni di cui all'art. 456 c.p.p., aumentato a trenta ex art. 14 legge 1 marzo 2001, n. 63, previsto per la celebrazione del rito immediato davanti al giudice collegiale; infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, il riferimento alla suddetta disciplina contenuto nell'art. 557 c.p.p. č stato contemplato in quanto applicabile; tale giudizio, infatti, esclude strutturalmente il rito immediato, comportando, quindi l'applicabilitā del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 552, comma 3 c.p.p. (ridotto a quarantacinque giorni nei casi di urgenza) e quello di cinque giorni ai sensi dell'art. 464 c.p.p. nel caso in cui sia stato richiesto il giudizio abbreviato.