(massima n. 1)
In tema di giudizio immediato, l'art. 453, primo comma, c.p.p., si limita a porre la condizione oggettiva che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova e non impone uno specifico interrogatorio da parte del pubblico ministero. Ne consegue che la confessione resa nell'interrogatorio di convalida dell'arresto nell'ipotesi in cui si possa ritenere tale confessione alla stregua di una prova evidente č condizione sufficiente a legittimare il P.M. a chiedere il giudizio immediato, senza necessitā che egli debba procedere ad un secondo interrogatorio. *